Art. 1 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1 disp.att.c.p.c. (Richiesta di comunicazione degli atti)
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.