Art. 19 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 19 disp.att.c.p.p. (Sospensione cautelare)
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.