Art. 19 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 19 disp.att.c.p.p. (Sospensione cautelare) approfondisci

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.