Art. 19 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 19 c.p. (Pene accessorie: specie) approfondisci

Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici ;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte ;
3. l'interdizione legale ;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.