Art. 19 RD 267-1942

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Art. 19 RD 267-1942 (Sospensione della liquidazione dell'attivo) approfondisci

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.