Art. 19 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 19 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.