Art. 19 RD 1669-1933

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Art. 19 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.