Art. 1991 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1991 c.c. (Cooperazione di più persone)
Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.