Art. 198 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 198 c.p. (Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.