Art. 198 c.p.

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Art. 198 c.p. (Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili) approfondisci

L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.