Art. 1981 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1980 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1982 c.c.

Art. 1981 c.c. (Spese) approfondisci

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.