Art. 197 DLT 285-1992

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Art. 197 DLT 285-1992 (Concorso di persone nella violazione) approfondisci

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.