Art. 197 DLGS 14-2019

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Art. 197 DLGS 14-2019 (Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore) approfondisci

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.