Art. 1966 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1966 c.c. (Capacità a transigere e disponibilità dei diritti)
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.