Art. 1966 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1965 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1967 c.c.

Art. 1966 c.c. (Capacità a transigere e disponibilità dei diritti) approfondisci

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.