Art. 196-septies disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 196-septies disp.att.c.p.c. (Copia cartacea di atti depositati telematicamente)
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonchè per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.