Art. 1954 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1954 c.c. (Regresso contro gli altri fideiussori)
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.