Art. 194 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 194 disp.att.c.p.c. (Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione) approfondisci

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.