Art. 194 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 194 c.c. (Divisione dei beni della comunione) approfondisci

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.