Art. 194 DPR 115-2002

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 193 DPR 115-2002 vai all'articolo successivo: Art. 195 DPR 115-2002

Art. 194 DPR 115-2002 (Ricevuta di versamento) approfondisci

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a) l'ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.