Art. 1946 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1946 c.c. (Fideiussione prestata da più persone)
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.