Art. 1946 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1946 c.c. (Fideiussione prestata da più persone) approfondisci

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.