Art. 193 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 193 disp.att.c.p.p. (Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna)
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.