Art. 193 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 193 c.p.p. (Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili )
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA