Art. 193 c.p.p.

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Art. 193 c.p.p. (Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili ) approfondisci

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA