Art. 193 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 193 c.p. (Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.