Art. 1928 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1927 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1929 c.c.

Art. 1928 c.c. (Prova) approfondisci

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.