Art. 192-ter DLT 58-1998
Art. 192-ter DLT 58-1998 (Ammissione alle negoziazioni)
1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.
2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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