Art. 1919 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1919 c.c. (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo)
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.