Art. 1912 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1911 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1913 c.c.

Art. 1912 c.c. (Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari) approfondisci

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.