Art. 190 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 190 c.c. (Responsabilità sussidiaria dei beni personali) approfondisci

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.