Art. 190 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 190 c.c. (Responsabilità sussidiaria dei beni personali)
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.