Art. 190 DLT 209-2005

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Art. 190 DLT 209-2005 (Obblighi di informativa) approfondisci

1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’Isvap:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.
5-ter. L’Isvap stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.
- il Reg. 20 febbraio 2008, n. 15, concernente il gruppo assicurativo;
- il Reg. 4 marzo 2008, n. 16, recante metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni;
- il Reg. 26 marzo 2008, n. 20, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione;
- il Reg. 28 marzo 2008, n. 21, concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita;
- il Reg. 4 aprile 2008, n. 22, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il Reg. 19 maggio 2008, n. 24, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP;
- il Provv. 27 maggio 2008, n. 25, concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo;
- il Reg. 4 agosto 2008, n. 26, concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il Reg. 12 maggio 2009, n. 30, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.
- il Reg. 4 marzo 2008, n. 16, recante metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni;
- il Reg. 28 marzo 2008, n. 21, concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita;
- il Reg. 4 aprile 2008, n. 22, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il Reg. 28 marzo 2008, n. 21, concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita;