Art. 1907 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1906 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1908 c.c.

Art. 1907 c.c. (Assicurazione parziale) approfondisci

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.