Art. 1905 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1905 c.c. (Limiti del risarcimento)
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.