Art. 1905 c.c.

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Art. 1905 c.c. (Limiti del risarcimento) approfondisci

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.