Art. 1900 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1899 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1901 c.c.

Art. 1900 c.c. (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei) approfondisci

dipendenti).
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.