Art. 19-bis Specifiche tecniche PCT

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Art. 19-bis Specifiche tecniche PCT (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - Rif. art. 18 DM 44-2011) approfondisci

Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario, si procede ai sensi del precedente comma 1.
Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previ­ste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della mede­sima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta te­lematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ri­cevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazio­ne; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.