Art. 189 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 189 disp.att.c.p.c. (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finchè non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.