Art. 189 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 189 c.p.p. (Prove non disciplinate dalla legge )
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.