Art. 1894 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1894 c.c. (Assicurazione in nome o per conto di terzi) approfondisci

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.