Art. 188 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 188 c.p.c. (Attività istruttoria del giudice)
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.