Art. 188 DLT 58-1998
Art. 188 DLT 58-1998 (Abuso di denominazione)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentoottanta a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
* vai all'articolo precedente: Art. 187-quinquiesdecies DLT 58-1998 (Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)
* vai all'articolo successivo: Art. 189 DLT 58-1998 (Partecipazioni al capitale)