Art. 1889 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1888 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1890 c.c.

Art. 1889 c.c. (Polizze all'ordine e al portatore) approfondisci

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.