Art. 187 DLT 209-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 187 DLT 209-2005 (Integrazione della nota informativa)
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.