Art. 187 DLT 209-2005

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 186 DLT 209-2005 vai all'articolo successivo: Art. 188 DLT 209-2005

Art. 187 DLT 209-2005 (Integrazione della nota informativa) approfondisci

1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.