Art. 186 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 186 c.p.c. (Pronuncia dei provvedimenti)
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.