Art. 1866 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1866 c.c. (Esercizio del riscatto)
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.