Art. 1862 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1862 c.c. (Norme applicabili)
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.