Art. 1858 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1858 c.c. (Nozione) approfondisci

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.