Art. 184 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 184 RD 267-1942 (Effetti del concordato per i creditori)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.