Art. 184 DLT 209-2005

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 183 DLT 209-2005 vai all'articolo successivo: Art. 185 DLT 209-2005

Art. 184 DLT 209-2005 (Misure cautelari ed interdittive) approfondisci

1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.