Art. 1846 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1846 c.c. (Disponibilità delle cose date in pegno)
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.