Art. 1828 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1828 c.c. (Efficacia della garanzia dei crediti iscritti)
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.