Art. 1824 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1824 c.c. (Crediti esclusi dal conto corrente)
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.