Art. 181 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 181 disp.att.c.c.
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.