Art. 1812 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1812 c.c. (Danni al comodatario per vizi della cosa)
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.