Art. 180 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 179 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 181 disp.att.c.p.p.

Art. 180 disp.att.c.p.p. (Sanzioni pecuniarie) approfondisci

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. 2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende. 3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.