Art. 17 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 17 c.p.p. (Riunione di processi )
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8.
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90a)